|
DESENZANO - CONFERENZA
A.N.A.C.I. - 25.09.99
PROBLEMATICHE
DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI CON RIFERIMENTO AD ALCUNI SERVIZI (GESTIONE
PISCINE CONDOMINIALI, RISCALDAMENTO, CONTRATTI D’OPERA, ETC.)
LA
GESTIONE DELLE PISCINE CONDOMINIALI
Preliminarmente è
opportuno richiamare le circolari e gli atti normativi che nel nostro
ordinamento giuridico riguardano l’uso e la gestione delle piscine in
generale. Infatti, manca nel nostro ordinamento una normativa che si
riferisca specificamente alle piscine c.d. condominiali, ossia le
piscine costruite all’interno di un edificio in condominio o comunque
facenti parte di un complesso condominiale. Dunque, il problema che si
pone è quello di verificare se ed entro quali limiti la normativa
generale può essere applicata alle piscine condominiali.
Procedendo con ordine,
in particolare, ricordiamo:
- la Circolare del Ministero
dell’Interno n. 16 del 15.02.51 che detta norme di sicurezza per
la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei locali destinati a
pubblico spettacolo e contiene prescrizioni relative all’agibilità
delle piscine;
- la Circolare del Ministero della
Sanità n. 128 del 16.07.71 che detta norme in materia di vigilanza
igienico-sanitaria delle piscine;
- il Decreto Ministeriale 10.09.86 che
detta norme di sicurezza per la costruzione e la gestione di
impianti sportivi;
- l’Atto di Intesa fra Stato e
Regioni, proposto nel 1992 dal Ministero della Sanità, che detta
norme sugli aspetti igienico-sanitari concernenti costruzione,
manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, con lo
scopo di uniformare la disciplina in materia su tutto il territorio
nazionale;
- il Decreto Ministeriale 18.03.96 che
detta norme in materia di sicurezza per la costruzione e
l’esercizio di impianti sportivi.
Quanto all’efficacia
di tali atti normativi con riferimento alla speciale materia delle
piscine condominiali, si rileva che le circolari ministeriali sono atti
normativi meramente interni e pertanto privi di efficacia normativa
generale, vincolanti per le pubbliche amministrazioni che ne sono
destinatarie e non direttamente per i cittadini. In ogni caso, le
circolari del 1951 e del 1971 non sono comunque applicabili alle piscine
condominiali, poiché si riferiscono espressamente alle piscine in
quanto impianti sportivi - nei quali pertanto viene praticata una vera e
propria disciplina sportiva – aperti al pubblico. Ciò vale anche per
i citati Decreti Ministeriali. Al contrario, le piscine condominiali
sono destinate ad uno scopo di mera ricreazione e soprattutto sono
riservate ad una categoria ben determinata e circoscritta di persone: i
condomini ed i loro ospiti.
Ben diversa
considerazione meritano le norme che si leggono nell’Atto di intesa
fra Stato e Regioni del 1992 che contiene prescrizioni notevolmente
onerose. A titolo d’esempio, l’art. 6 che, ai fini della sicurezza,
dell’igiene e della funzionalità delle piscine, individua alcune
figure professionali, fra le quali il responsabile della piscina
e l’assistente bagnanti, prescrivendo – quanto al primo - che
"il responsabile della piscina risponde giuridicamente ed
amministrativamente della gestione dell’impianto" e che "durante
il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la
presenza del responsabile o di altra persona all’uopo
incaricata", e prescrivendo – quanto al secondo – che "in
ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di
almeno due assistenti bagnanti.
Per vasche con
specchi d’acqua fino a 100 metri quadrati di superficie è necessaria
la presenza, a bordo vasca, di almeno un assistente bagnanti. Per vasche
con specchi d’acqua di superficie maggiore dovrà essere prevista la
presenza continua, a bordo vasca, di assistenti bagnanti aggiuntivi in
ragione di una unità per ogni 600 metri quadrati di superficie o
frazione"; in ogni caso, dispone la medesima norma, "le
prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate durante tutto
il periodo di funzionamento dell’impianto, da personale della
piscina che dovrà essere all’uopo formato". Si legga, altresì,
l’art. 7 che prescrive che "in tutti gli ambienti della
piscina, quotidianamente, deve essere praticata una accurata
pulizia con allontanamento di ogni rifiuto".
E sembra proprio che
queste prescrizioni debbano essere applicate anche a quasi tutte le
piscine condominiali. Infatti, l’art. 1 prescrive che le norme
dell’Atto d’intesa devono essere applicate esclusivamente alle piscine
di uso pubblico e l’art. 2 prescrive che "di norma le
piscine sono di uso pubblico; sono di uso privato le piscine facenti
parte di unità abitative mono o bifamiliari, il cui uso (…) sia
limitato ai componenti della famiglia ed a loro ospiti".
Pertanto, le
prescrizioni contenute nell’Atto di intesa si applicano a tutte le
piscine condominiali che non facciano parte di un fabbricato in cui
abitano al massimo due famiglie. Detto criterio è assai discusso e
discutibile, soprattutto per la sua genericità che pone difficoltà
interpretative, ma appare confermato dal disposto dell’art. 10 dello
stesso Atto, il quale indica a quali prescrizioni è possibile derogare "per
le piscine a servizio di comunità quali condominii, multiproprietà,
alberghi, camping…", implicitamente ritenendo, dunque,
inderogabili, le altre prescrizioni dell’Atto stesso anche per le
piscine condominiali. Pertanto, almeno sino ad un intervento legislativo
che detti una disciplina specifica per le piscine condominiali, il
Condominio quale proprietario dell’impianto e per suo conto
l’amministratore, se nominato, oppure il gestore responsabile
dell’impianto che sia stato a tal fine specificamente incaricato dal
Condominio stesso, "dovrebbe" essere tenuto all’osservanza
delle prescrizioni sopra descritte.
Tuttavia, ho
volutamente adoperato il verbo "dovere" al condizionale e ne
spiego subito il motivo che si ricollega alla discussa efficacia
dell’Atto di Intesa.
Infatti, sino ad oggi
detto Atto ha un valore meramente programmatico, poiché non è ancora
stato recepito dalle singole Regioni. Però le indicazioni fornite dai
Ministeri sono contrastanti: infatti, nel 1993 – a fronte delle
critiche formulate dai gestori di impianti sportivi a causa delle
prescrizioni molto onerose contenute nell’Atto – il Ministero della
Sanità – Direzione Generale Servizi Igiene Pubblica aveva invitato le
Regioni ad attendere; invece, nel 1994, il Ministero degli Interni ha
espressamente dichiarato che, seppur non ancora recepito dalle singole
Regioni, l’Atto deve comunque essere considerato immediatamente
operativo e vincolante.
Proprio per questo,
diventa importante che i condomini o per essi l’amministratore curi
l’osservanza, se non di tutte, senz’altro delle principali
prescrizioni dell’Atto di Intesa ed anche delle Circolari e dei
Decreti Ministeriali sopra citati: ciò in quanto, a fronte del
verificarsi di un sinistro, potrebbe risultare gravosa la responsabilità,
almeno colposa, del Condominio ed altrettanto difficile per esso
fornirne la prova liberatoria.
Infatti, qualora una
persona – condomino o ospite – subisse un incidente o contraesse
un’infermità in qualche misura collegata all’uso della piscina (per
esempio, scivolasse e cadesse nella piscina priva di acqua
infortunandosi oppure fosse colto da malore che degenerasse in ben più
gravi conseguenze per l’assenza di personale assistente in piscina
oppure contraesse un’infezione dovuta all’omissione o alla
negligenza nella disinfezione dell’acqua), potrebbero sorgere due
ordini di responsabilità a carico dei condomini quale proprietari - e
pertanto a carico dell’amministratore se nominato - ed a carico del
gestore responsabile della piscina, se incaricato dal Condominio.
Si tratterebbe di
responsabilità, civile e penale.
Quanto alla responsabilità
civile, i condomini, in qualità di proprietari della piscina, o
l’amministratore se nominato sarebbero civilmente responsabili nei
confronti della persona che ha subito danno. Si tratterebbe di
responsabilità extracontrattuale o per fatto illecito, il fondamento
della quale può essere ravvisato in due norme del codice civile,
l’art. 2043 e l’art. 2051. In ogni caso, qualunque fosse la norma
che viene assunta quale riferimento, sarebbe una responsabilità
gravosa: si pensi al disposto dell’art. 2043 c.c. che sanziona con
l’obbligo del risarcimento del danno ogni comportamento non solo
doloso, ma anche colposo, e si tenga presente che la "colpa"
può consistere nella negligenza, imprudenza o imperizia, ma anche nella
semplice "inosservanza di leggi, regolamenti, discipline o
ordini".
Ma si rifletta, ancora
di più, alla norma contenuta nell’art. 2051 c.c.: invero, la prova
liberatoria risulta notevolmente gravosa. In particolare, l’art. 2051
c.c. sancisce la responsabilità a carico del custode per tutti i danni
cagionati dalle cose da lui custodite, salvo che provi che il danno è
stato determinato da "caso fortuito". Come noto, il Condominio
in quanto proprietario è anche custode della piscina come di tutte le
altre parti comuni dell’edificio e pertanto responsabile ai sensi
dell’art. 2051 c.c. salvo che riesca a fornire la difficile prova
della sussistenza del caso fortuito. Pertanto, il Condominio potrebbe
esser ritenuto responsabile per il sinistro verificatosi nella piscina
di sua proprietà, salvo che provi di aver osservato e dato attuazione a
tutte le prescrizioni dettate in materia di gestione di piscine, così
che il sinistro verificatosi appaia del tutto imprevedibile ed
inevitabile da parte del Condominio stesso e determinato da mero caso
fortuito.
E’ chiaro che se il
Condominio avesse ritenuto di incaricare un apposito gestore
dell’impianto, ogni responsabilità in ordine ai danni in qualche modo
conseguenti all’uso della piscina si trasferirebbe in capo al
medesimo. In proposito, si tratterebbe di un contratto inquadrabile
nella figura del mandato. Pertanto - a fronte del verificarsi di un
sinistro connesso all’uso della piscina - il gestore risponderebbe sia
nei confronti del danneggiato, a titolo di responsabilità
extracontrattuale, sia nei confronti del Condominio, a titolo di
responsabilità contrattuale, per violazione delle obbligazioni da lui
assunte con il contratto di mandato.
Infine, si ricordi che
l’eventuale sinistro potrebbe essere altresì fonte di responsabilità
penale a carico del proprietario della piscina, qui il Condominio, e
pertanto anche dell’amministratore che sia stato nominato o del
gestore che sia stato incaricato. Si pensi al reato di lesioni personali
colpose previsto dall’art. 590 c.p. ed al reato di omicidio colposo ai
sensi dell’art. 589 c.p..
Dunque, è necessario
ed opportuno l’impegno all’osservanza delle prescrizioni – almeno
le più rilevanti – sopra illustrate.
A titolo d’esempio,
l’apposizione di un semplice cartello recante la scritta "piscina
incustodita" non sarebbe certo sufficiente quale prova liberatoria.
Piuttosto, il Condominio dovrebbe fare in modo da impedire assolutamente
l’accesso alle piscine nelle ore in cui manca la presenza di almeno un
assistente bagnanti, curando altresì che la piscina e le aree
d’accesso alla stessa siano munite di apposita recinzione che precluda
l’ingresso a chiunque, che l’accesso all’area pericolosa sia
chiuso a chiave e che l’assemblea determini gli orari di
funzionamento. Analogamente, il Condominio dovrebbe garantire la
presenza di personale addetto appositamente alla cura dell’aspetto
igienico-sanitario delle piscine e delle aree circostanti durante tutto
il periodo di funzionamento delle medesime, controllando poi che le
pulizie siano effettivamente eseguite.
Pier
Carlo Peroni
|