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RIFERIMENTI
NORMATIVI RELATIVI ALLE PISCINE
RIEPILOGO
GENERALE SULLA SICUREZZA
Il Titolare
dell’impianto sportivo è responsabile dell’attuazione e
mantenimento delle condizioni di sicurezza,a garanzia dell’incolumità
del pubblico, atleti ed addetti presenti nell’impianto
Per
fare fronte a queste responsabilità il Titolare :
- Può avvalersi di una persona appositamente incaricata, il gestore
della sicurezza (o di un suo sostituto), che abbia le competenze
necessarie,e sia sempre presente durante l’attività sportiva
- Può nominare eventualmente i responsabili di specifici incarichi
relativi alla sicurezza:
(emergenza; evacuazione antincendio; pronto soccorso), assicurando ad
essi adeguata formazione.
- Deve approntare (o fare approntare da persona incaricata) il piano
della sicurezza, cioè un documento scritto focalizzato al
mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei
divieti,delle limitazioni e delle condizioni d’esercizio,ed a
garantire la sicurezza in caso d’emergenza.
Il gestore della sicurezza:
La sua mansione è quella di coordinare l’attuazione del piano
della sicurezza.
-
COMPETENZA:deve avere adeguata formazione/esperienza per disimpegnare
l’incarico.
- INCARICO: durante le manifestazioni sportive tiene i rapporti con i
servizi di emergenza.
In assenza di manifestazioni ha la funzione di principale collaboratore
del titolare.
- AUTONOMIA: deve avere l’autorità di prendere decisioni
nell’ambito della sicurezza, secondo quanto previsto nel piano,senza
dipendere dal titolare o dal gestore dell’impianto.
- RINTRACCIABILITA': deve essere facilmente identificabile e
rintracciabile in ogni momento.
Deve stare permanentemente nel locale di controllo,o rintracciabile per
radio o telefono mobile.
In caso di assenza deve essere sostituito persona nominata (sostituto)
Il
piano della sicurezza per impianti con più di 100 spettatori.
Il titolare od il gestore della sicurezza, deve valutare il rischio
conseguente ad ogni incidente che potrebbe accadere nell’impianto, e
che potrebbe pregiudicare la sicurezza del pubblico od interrompere il
normale funzionamento dell’impianto stesso (incendio, interruzione
alimentazioni di potenza)
Pertanto deve essere predisposto un piano scritto per individuare gli
incidenti e stabilire le specifiche azioni e risorse da mobilitare.
Le
procedure del piano di sicurezza devono essere rese familiari a tutto il
personale dell’impianto e non solo agli addetti alla sicurezza.
Gli elementi di base per la redazione di un piano di sicurezza sono:
1) Le procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio.
2) Istruzioni e formazione del personale addetto alla struttura in
materia di sicurezza.
3) Informazione agli spettatori ed atleti sulle procedure da seguire in
caso di emergenza.
4) Le procedure atte a garantire la fruibilità delle vie di fuga.
5) Le procedure atte a garantire il rispetto delle norme CONI per
l’impiantistica sportiva.
6) Le procedure atte a garantire la corretta manutenzione dei presidi
antincendio.
7) Le procedure atte a garantire la periodica manutenzione/ efficienza
delle strutture fisse/mobili.
8) Le procedure atte a garantire la manutenzione e l’efficienza degli
impianti tecnologici.
9) Le istruzioni necessarie a fornire assistenza e collaborazione ai
VV.FF, in caso di emergenza.
10) La predisposizione dell’idonea segnaletica di sicurezza.
11) La predisposizione di un registro dei controlli / verifiche
periodici sugli impianti d’emergenza e tecnici, nonché di tutte le
verifiche sull’efficienza e sulla stabilità delle strutture fisse o
mobili.
12) Per le piscine, oltre al registro dei controlli periodici sulle
caratteristiche dell’acqua, dovrà essere riportato il numero di
assistenti bagnanti in funzione della superficie delle vasche (cioè dei
bagnanti presenti contemporaneamente), e le procedure da attuare per
guasto del sistema di depurazione.
13) La redazione del piano di emergenza/evacuazione (che coinvolge i
servizi di soccorso esterni).
Il piano della sicurezza per impianti sportivi sino a 100 spettatori
Per tali impianti sono previsti in generale dei minimi
normativi da garantire,in genere molto ridotti rispetto agli impianti
con più di 100 spettatori.
Per quanto riguarda il piano della sicurezza,il titolare non è tenuto a
redigerlo come prescritto per gli altri impianti.
Oltre le disposizioni comuni a tutti gli impianti precedentemente
elencate, il Titolare deve adempiere alle prescrizioni seguenti:
- Attivazione delle procedure per la corretta gestione della sicurezza
antincendio.
- Il registro dei controlli periodici delle strutture fisse o mobili
della zona spettatori.
- Se l’impianto ha un numero di addetti >10,deve redigere anche il
piano di emergenza.
Inoltre
in tale tipo di impianto ricordo che:
- Devono esservi almeno due uscite delle quali una di due moduli
(ml,1,20) e la seconda di 0,80 cm.
- Lunghezza delle vie di fuga al chiuso non superiore a 40 ml.
- Le strutture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni
dell’Art.15.
- I depositi devono essere secondo le disposizioni dell’Art.16.
- L’impianto deve essere dotato di un adeguato numero di estintori
portatili funzionanti.
- I servizi igienici per spettatori separati per sesso con porte
apribili verso l’esterno.,con accesso da locale di disimpegno. Una
fontanella di acqua potabile installata all’esterno dei servizi
igienici.
-
COPERTURE PRESSOSTATICHE
Il Decreto prevede l’uso di tali coperture limitato a 50 persone
tra spettatori,praticanti ed addetti.
Pertanto il Titolare dovrà redigere una dichiarazione in tal
senso,sotto la sua responsabilità.
- L’impianto di illuminazione, se sospeso alla copertura, deve avere
idonei dispositivi anticaduta.
- Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza ml.
1,20, opportunamente intelaiate.
- Deve essere prodotto al Comune annualmente un certificato di idoneità
statica,a firma di un tecnico abilitato, attestante la verifica del
materiale di copertura e dei dispositivi di sicurezza.
-
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PISCINE (ASPETTI
IGIENICI DI GESTIONE)
Il titolare di una piscina deve controllare anche :
-
che i ricicli ed i rinnovi dell’acqua siano attuati secondo la
normativa vigente.
- Nelle zone con percorso a piedi nudi deve essere contemplata una
disinfezione due volte/giorno.
- Quando si svuota la vasca, si effettuerà una pulizia del fondo,
pareti e controllo del sistema circolazione acqua.
- All’ingresso dell’impianto sia esposto il regolamento del
comportamento dei frequentatori.
- I prodotti per la disinfezione/trattamento dell’acqua,siano
conservati in locali asciutti ed aerati.
- Il responsabile della gestione tenga in piscina un registro
aggiornato relativo a ciascuna vasca.
PROCEDURE
PER LA COSTRUZIONE O TRASFORMAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.
Il D.M. Decreto Ministero
dell’Interno 18/03/96 in
questione, all’Art.1 recita :
"“Sono soggetti alle
presenti disposizioni i complessi e gli impianti di nuova costruzione e
quelli esistenti, nei quali si intendono realizzare variazioni
distributive o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione
ordinaria; nei quali si svolgono manifestazioni sportive regolate
dal CONI e dalle F.N., ove è prevista la presenza di un numero di
spettatori superiore a 100."
(Per gli impianti con spettatori non superiori a 100, o senza
spettatori,s i applicano altre disposizioni)
Occorre premettere che sono da intendersi come nuovi impianti anche
quelli destinati a manifes tazioni occasionali,che quindi ricadono nella
presente normativa,e dei quali si tratterà a parte.
Per gli impianti esistenti, occorre chiarire quando gli
interventi,successivi alla prima costruzione, ricadono nella normativa,e
cioè cosa si intenda per "variazioni distributive e funzionali”
Il decreto ha la finalità di individuare e normare gli aspetti che
hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza,e quindi per
“variazioni”si intende tutto ciò che modifica le condizioni di
sicurezza preesistenti e già autorizzate, e cioè :
- interventi di manutenzione straordinaria.
- interventi di restauro e risanamento conservativo.
- interventi di ristrutturazione edilizia.
- interventi di ristrutturazione urbanistica.
- interventi sulla zona spettatori che comportino variazione
significativa del numero degli spetta tori;una diversa conformazione
delle tribune e della disposizione dei posti;la copertura di tribune.
- interventi negli spazi correlati con la zona spettatori(servizi;vie di
esodo;sistemi di controllo; accessi; recinzioni; ecc).
- interventi per modifica del tipo di attività sportiva,se comportano
la modifica della zona spettatori,o della separazione tra pubblico ed
atleti, una riconfigurazione delle tribune,od altre variazioni
significative agli spazi di supporto della nuova attività sportiva
(spogliatoi,docce,servizi specifici,copertura della zona di attività
sportiva, ecc).
Non rientrano invece nelle presenti disposizioni “gli interventi di
manutenzione ordinaria”, cioè quelli riguardanti le opere di
riparazione,rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnici esistenti.
NORME
DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O LA MODIFICAZIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI
CON SPETTATORI SUPERIORI A 100
Definito
come precedentemente il campo di applicazione delle normative,e cioè
quando vanno applicate le normative stesse,nell’Art.3 del D.M. in
questione sono esposte tali normative, e cioè :
"Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva
con presenza di più di 100 spettatori,deve presentare al Comune,assieme
alla domanda di autorizzazione:
1) Una planimetria dell’impianto sportivo,con l’area di servizio ove
necessaria, e la zona esterna.
2) Piante ai vari livelli dell’impianto,con lo spazio di attività
sportiva, la zona spettatori, servizi, vie di uscita.
3) Sezioni trasversali e longitudinali.
4) Documento dal quale risulti che il proprietario dell’impianto ha
diritto d’uso dell’area di servizi
(per impianti > 2.000 spettatori).
5) Un titolo che dimostri la proprietà dell’impianto da parte del
locatore e Dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti
l’impegno contrattuale a favore del richiedente, nel caso di domande
presentate dal locatario.
6) Parere sul progetto da parte del CONI (Legge 302 del 2 Febbraio 1939
e modificazioni)
Il
Comune sottopone il progetto alla Comamdo Prov. di Vigilanza, che
redige un verbale.
Tale
verbale, a lavori ultimati, deve essere allegato ai documenti che il
richiedente deve presentare al Comune per la domanda di visita di
constatazione, e cioè:
- certificazione di idoneità statica ed impiantistica.
- adempimenti previsti dal D.P.R. n° 577 ai fini della prevenzione
incendi.
La Comm. Prov. di Vigilanza eseguita la visita di constatazione, redige
un verbale che esprime il proprio parere, che viene trasmesso al Sindaco
per il rilascio della licenza di agibilità.
Le sopraesposte procedure si applicano pei nuova costruzione ed in tutti
i casi di “variazioni distributive e funzionali “
dell’impianto esistente come sopra esposte,o quando si verifichino
sinistri che interessino le strutture o gli impianti.
NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI
SINO A 100 SPETTATORI.
Dovrà
essere presentata al Comune, assieme alla domanda di
autorizzazione:
- La documentazione esposta precedentemente per impianti con spettatori
>100
- Le dichiarazioni del titolare dell’impianto circa la capienza della
zona spettatori e quella della zo na di attività sportiva.
- Il titolare dell’impianto dovrà redigere il piano della sicurezza
in maniera ridotta come sopradetto.
Qualora,per particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna
delle prescrizioni previste il titolare dell’impianto dovrà
formulare istanza di deroga alla Commissione Provinciale di Vigilanza; e
quindi dovranno essere rispettate tutte le procedure esposte per
impianti con spettatori > 100.
Nel caso di strutture pressostatiche, la dichiarazione circa la capienza
dovrà essere limitata ad un massimo di 50 tra spettatori,praticanti ed
addetti.
Dovrà inoltre essere prodotto al Comune annualmente,un certificato di
idoneità statica.
Nel
caso di piscine con meno di 100 bagnanti,(e quindi con specchio
d’acqua non superiore ai 50 mq,) occorrerà evidenziare
nel piano della sicurezza il numero di assistenti bagnanti contemporaneamente
presenti durante l’attività.
MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
Manifestazioni occasionali sportive non allestite in impianti sportivi
Sono comprese tra i nuovi impianti,secondo il D.M. ,e quindi soggette
alle procedure previste.
Devono avere una ubicazione tale da garantire la sicurezza degli
spettatori e dei praticanti l’attività.
Il titolare dell’attività deve sottoporre il progetto della
sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva al
parere preventivo degli organi di vigilanza.
Manifestazioni occasionali non
sportive realizzate all’interno di un impianto sportivo.
La legge ammette l’utilizzazione di impianti sportivi anche per
manifestazioni occasionali a caratte re non sportivo, purché vengano
rispettate le destinazioni d’uso delle varie parti dell’impianto.
Tali manifestazioni utilizzano spesso lo spazio di attività sportiva
per palchi e strutture provvisorie.
Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività
sportiva,la capienza,la distribuzione interna ed il dimensionamento
delle vie di uscita,dovranno rispondere alle nuove condizioni.
Occorre inoltre predisporre una documentazione di impatto acustico”;
se il Comune prevede il rilascio di concessione per tali manifestazioni.
Se lo spazio di attività sportiva è destinato ad intrattenimento
la distribuzione del pubblico dovrà
essere prevista come segue (Circ.Minist.):
- Se il pubblico è in piedi, la densità di affollamento non deve
superare:
- al chiuso 0,7 persone al mq.
- all’aperto 1,2 persone al mq.
Se invece è previsto l’uso temporaneo di sedie, e stesse non potranno
essere sistemate in settori comprendenti
più di 10 file ciascuno, e con non più di 10 sedie collegate
rigidamente tra loro,per complessivi 500 posti al chiuso e 1.300
posti all’aperto per locale.
Negli impianti al chiuso,s e le zone spettatori sono estese alle zone di
attività sportiva, è necessaria la certificazione al fuoco delle
pavimentazioni sportive (che altrimenti non è necessaria).
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