RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLE PISCINE

RIEPILOGO GENERALE SULLA SICUREZZA

Il Titolare dell’impianto sportivo è responsabile dell’attuazione e mantenimento delle condizioni di sicurezza,a garanzia dell’incolumità del pubblico, atleti ed addetti presenti nell’impianto

Per fare fronte a queste responsabilità il Titolare :
- Può avvalersi di una persona appositamente incaricata, il gestore della sicurezza (o di un  suo sostituto), che abbia le competenze necessarie,e sia sempre presente durante l’attività sportiva
- Può nominare eventualmente i responsabili di specifici incarichi relativi alla sicurezza:
(emergenza; evacuazione antincendio; pronto soccorso), assicurando ad essi adeguata formazione.
- Deve approntare (o fare approntare da persona incaricata) il piano della sicurezza,  cioè un documento scritto focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti,delle limitazioni e delle condizioni d’esercizio,ed a garantire la sicurezza in caso d’emergenza.

Il gestore della sicurezza:
La sua mansione è quella di coordinare l’attuazione del piano della sicurezza.

- COMPETENZA:deve avere adeguata formazione/esperienza per disimpegnare l’incarico.
- INCARICO: durante le manifestazioni sportive tiene i rapporti con i servizi di emergenza.
In assenza di manifestazioni ha la funzione di principale collaboratore del titolare.
- AUTONOMIA: deve avere l’autorità di prendere decisioni nell’ambito della sicurezza, secondo quanto previsto nel piano,senza dipendere dal titolare o dal gestore dell’impianto.
- RINTRACCIABILITA': deve essere facilmente identificabile e rintracciabile in ogni momento.
Deve stare permanentemente nel locale di controllo,o rintracciabile per radio o telefono mobile.
In caso di assenza deve essere sostituito persona nominata (sostituto)

Il piano della sicurezza per impianti con più di 100 spettatori.
Il titolare od il gestore della sicurezza, deve valutare il rischio conseguente ad ogni incidente che potrebbe accadere nell’impianto, e che potrebbe pregiudicare la sicurezza del pubblico od interrompere il normale funzionamento dell’impianto stesso (incendio, interruzione alimentazioni di potenza)
Pertanto deve essere predisposto un piano scritto per individuare gli incidenti e stabilire le specifiche azioni e risorse da mobilitare.

Le procedure del piano di sicurezza devono essere rese familiari a tutto il personale dell’impianto e non solo agli addetti alla sicurezza.

Gli elementi di base per la redazione di un piano di sicurezza sono:
1) Le procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio.
2) Istruzioni e formazione del personale addetto alla struttura in materia di sicurezza.
3) Informazione agli spettatori ed atleti sulle procedure da seguire in caso di emergenza.
4) Le procedure atte a garantire la fruibilità delle vie di fuga.
5) Le procedure atte a garantire il rispetto delle norme CONI per l’impiantistica sportiva.
6) Le procedure atte a garantire la corretta manutenzione dei presidi antincendio.
7) Le procedure atte a garantire la periodica manutenzione/ efficienza delle strutture fisse/mobili.
8) Le procedure atte a garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti tecnologici.
9) Le istruzioni necessarie a fornire assistenza e collaborazione ai VV.FF, in caso di emergenza.
10) La predisposizione dell’idonea segnaletica di sicurezza.
11) La predisposizione di un registro dei controlli / verifiche periodici sugli impianti d’emergenza e tecnici, nonché di tutte le verifiche sull’efficienza e sulla stabilità delle strutture fisse o mobili.
12) Per le piscine, oltre al registro dei controlli periodici sulle caratteristiche dell’acqua, dovrà essere riportato il numero di assistenti bagnanti in funzione della superficie delle vasche (cioè dei bagnanti presenti contemporaneamente), e le procedure da attuare per guasto del sistema di depurazione.
13) La redazione del piano di emergenza/evacuazione (che coinvolge i servizi di soccorso esterni).

Il piano della sicurezza per impianti sportivi sino a 100 spettatori
Per tali impianti sono previsti in generale dei  minimi normativi da garantire,in genere molto ridotti rispetto agli impianti con più di 100 spettatori.
Per quanto riguarda il piano della sicurezza,il titolare non è tenuto a redigerlo come prescritto  per gli altri impianti.
Oltre le disposizioni comuni a tutti gli impianti precedentemente elencate, il Titolare deve adempiere alle prescrizioni seguenti:

- Attivazione delle procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio.
- Il registro dei controlli periodici delle strutture fisse o mobili della zona spettatori.
- Se l’impianto ha un numero di addetti >10,deve redigere anche il piano di emergenza.  

Inoltre in tale tipo di impianto ricordo che:

- Devono esservi almeno due uscite delle quali una di due moduli (ml,1,20) e la seconda di 0,80 cm.
- Lunghezza delle vie di fuga al chiuso non superiore a 40 ml.
- Le strutture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni dell’Art.15.
- I depositi devono essere secondo le disposizioni dell’Art.16.
- L’impianto deve essere dotato di un adeguato numero di estintori portatili funzionanti.
- I servizi igienici per spettatori separati per sesso  con porte apribili verso l’esterno.,con accesso da locale di disimpegno. Una fontanella di acqua potabile installata all’esterno dei servizi igienici.  

- COPERTURE PRESSOSTATICHE
Il Decreto prevede l’uso di tali coperture limitato a 50 persone tra spettatori,praticanti ed addetti.
Pertanto il Titolare dovrà redigere una dichiarazione in tal senso,sotto la sua responsabilità.

- L’impianto di illuminazione, se sospeso alla copertura, deve avere idonei dispositivi anticaduta.
- Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza ml. 1,20, opportunamente intelaiate.
- Deve essere prodotto al Comune annualmente un certificato di idoneità statica,a firma di un tecnico abilitato, attestante la verifica del materiale di copertura e dei dispositivi di sicurezza.  

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PISCINE (ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE)
Il titolare di una piscina deve controllare anche :

- che i ricicli ed i rinnovi dell’acqua siano attuati secondo la normativa vigente.
- Nelle zone con percorso a piedi nudi deve essere contemplata una disinfezione due volte/giorno.
- Quando si svuota la vasca, si effettuerà una pulizia del fondo, pareti e controllo del sistema circolazione acqua.
- All’ingresso dell’impianto sia esposto il regolamento del comportamento dei frequentatori.
- I prodotti per la disinfezione/trattamento dell’acqua,siano conservati in locali asciutti ed aerati.
- Il responsabile della gestione tenga in  piscina un registro aggiornato relativo a ciascuna vasca.  

PROCEDURE PER LA COSTRUZIONE O TRASFORMAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.
Il D.M. Decreto Ministero dell’Interno 18/03/96 in questione, all’Art.1 recita :

"“Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti di nuova costruzione e quelli esistenti, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria; nei  quali si svolgono manifestazioni sportive regolate dal CONI e dalle F.N., ove è prevista la presenza di un numero di spettatori superiore a 100."
(Per gli impianti con spettatori non superiori a 100, o senza spettatori,s i applicano altre disposizioni)

Occorre premettere che sono da intendersi come nuovi impianti anche quelli destinati a manifes tazioni occasionali,che quindi ricadono nella presente normativa,e dei quali si tratterà a parte.
Per gli impianti esistenti, occorre chiarire quando gli interventi,successivi alla prima costruzione, ricadono nella normativa,e cioè cosa si intenda per "variazioni distributive e funzionali”
Il decreto ha la finalità di individuare e normare gli aspetti che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza,e quindi per “variazioni”si intende tutto ciò che modifica le condizioni di sicurezza preesistenti e già autorizzate, e cioè :
- interventi di manutenzione straordinaria.
- interventi di restauro e risanamento conservativo.
- interventi di ristrutturazione edilizia.
- interventi di ristrutturazione urbanistica.
- interventi sulla zona spettatori che comportino variazione significativa del numero degli spetta tori;una diversa conformazione delle tribune e della disposizione dei posti;la copertura di tribune.
- interventi negli spazi correlati con la zona spettatori(servizi;vie di esodo;sistemi di controllo; accessi; recinzioni; ecc).
- interventi per modifica del tipo di attività sportiva,se comportano la modifica della zona spettatori,o della separazione tra pubblico ed atleti, una riconfigurazione delle tribune,od altre variazioni significative agli spazi di supporto della nuova attività sportiva (spogliatoi,docce,servizi specifici,copertura della zona di attività sportiva, ecc).
Non rientrano invece nelle presenti disposizioni “gli interventi di manutenzione ordinaria”, cioè quelli riguardanti le opere di riparazione,rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti.  

NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O LA MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 
CON  SPETTATORI  SUPERIORI A 100

Definito come precedentemente il campo di applicazione delle normative,e cioè quando vanno applicate le normative stesse,nell’Art.3 del D.M. in questione sono esposte tali normative, e cioè :
"Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di più di 100 spettatori,deve presentare al Comune,assieme alla domanda di autorizzazione:

1) Una planimetria dell’impianto sportivo,con l’area di servizio ove necessaria, e la zona esterna.
2) Piante ai vari livelli dell’impianto,con lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori, servizi, vie di uscita.
3) Sezioni trasversali e longitudinali.
4) Documento dal quale risulti che il proprietario dell’impianto ha diritto d’uso dell’area di servizi (per impianti > 2.000 spettatori).
5) Un titolo che dimostri la proprietà dell’impianto da parte del locatore e Dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l’impegno contrattuale a favore del richiedente, nel caso di domande presentate dal locatario.
6) Parere sul progetto da parte del CONI (Legge 302 del 2 Febbraio 1939 e modificazioni)  

Il Comune sottopone il progetto alla Comamdo Prov. di Vigilanza, che  redige un verbale.

Tale verbale, a lavori ultimati, deve essere allegato ai documenti che il richiedente deve presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, e cioè:
- certificazione di idoneità statica ed impiantistica.
- adempimenti previsti dal D.P.R. n° 577 ai fini della prevenzione incendi.

La Comm. Prov. di Vigilanza eseguita la visita di constatazione, redige un verbale che esprime il proprio parere, che viene trasmesso al Sindaco per il rilascio della licenza di agibilità.

Le sopraesposte procedure si applicano pei nuova costruzione ed in tutti i casi di “variazioni  distributive e funzionali “ dell’impianto esistente come sopra esposte,o quando si verifichino sinistri  che interessino le strutture o gli impianti.

NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 
SINO A 100 SPETTATORI.

Dovrà essere presentata  al Comune, assieme alla domanda di autorizzazione:
- La documentazione esposta precedentemente per impianti con spettatori >100
- Le dichiarazioni del titolare dell’impianto circa la capienza della zona spettatori e quella della zo na di attività sportiva.
- Il titolare dell’impianto dovrà redigere il piano della sicurezza  in maniera ridotta come sopradetto.

Qualora,per particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni previste  il titolare dell’impianto dovrà formulare istanza di deroga alla Commissione Provinciale di Vigilanza; e quindi dovranno essere rispettate tutte le procedure esposte per impianti con spettatori  > 100.

Nel caso di strutture pressostatiche, la dichiarazione circa la capienza dovrà essere limitata ad un massimo di 50 tra spettatori,praticanti ed addetti.
Dovrà inoltre essere prodotto al Comune annualmente,un certificato di idoneità statica.  

Nel caso di piscine con meno di 100 bagnanti,(e quindi con specchio d’acqua  non superiore ai  50 mq,) occorrerà evidenziare nel piano della sicurezza il numero di assistenti bagnanti contemporaneamente presenti durante l’attività.

MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
Manifestazioni occasionali sportive non allestite in impianti sportivi
Sono comprese tra i nuovi impianti,secondo il D.M. ,e quindi soggette alle procedure previste.
Devono avere una ubicazione tale da garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l’attività.
Il titolare dell’attività deve sottoporre il progetto della sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva al parere preventivo degli organi di vigilanza.

Manifestazioni occasionali non sportive realizzate all’interno di un impianto sportivo.
La legge ammette l’utilizzazione di impianti sportivi anche per manifestazioni occasionali a caratte re non sportivo, purché vengano rispettate le destinazioni d’uso delle varie parti dell’impianto.
Tali manifestazioni utilizzano spesso lo spazio di attività sportiva per palchi e strutture provvisorie.
Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva,la capienza,la distribuzione interna ed il dimensionamento delle vie di uscita,dovranno rispondere alle nuove condizioni.
Occorre inoltre predisporre una documentazione di impatto acustico”; se il Comune prevede il rilascio di concessione per tali manifestazioni.
Se lo spazio di attività sportiva è destinato ad intrattenimento
la distribuzione del pubblico dovrà essere prevista come segue (Circ.Minist.):
- Se il pubblico è in piedi, la densità di affollamento non deve superare:
- al chiuso 0,7 persone al mq.
- all’aperto 1,2 persone al mq.
Se invece è previsto l’uso temporaneo di sedie, e stesse non potranno essere sistemate in settori
comprendenti più di 10 file ciascuno, e con non più di 10 sedie collegate rigidamente tra loro,per complessivi 500 posti al chiuso e 1.300  posti all’aperto per locale.


Negli impianti al chiuso,s e le zone spettatori sono estese alle zone di attività sportiva, è necessaria la certificazione al fuoco delle pavimentazioni sportive (che altrimenti non è necessaria).