| |
La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano Visto gli articoli 2, comma 2,
lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire
accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della
salute il 13 giugno 2002;
Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la segreteria di
questa Conferenza;
Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota 11
dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna
seduta di questa Conferenza;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della
Costituzione, per quanto concerne gli àmbiti di competenza dello Stato
e regioni, il provvedimento inerisce alla materia «tutela della salute»,
ricadente nella potestà concorrente delle regioni;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che si è reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e
regioni relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la
costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11
luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale del 17 febbraio 1993, n. 39, per le difficoltà applicative
della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla ed
aggiornarla anche in base ai nuovi princìpi ed indirizzi normativi
derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modifiche, del D.M. 18 marzo 1996 del Ministro
dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli
articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 il decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 e il decreto del Presidente della Repubblica 22
aprile 1994, n. 425, il regio decreto 18 luglio 1931, n. 773 e
successive modifiche;
Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di
semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle
autorizzazioni all'agibilità ed allo svolgimento di attività di
pubblico spettacolo;
Si conviene
nei termini sottoindicati:
Punto 1) - Definizione.
1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che
comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per
attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate
nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
Punto 2) -
Classificazione delle piscine.
2.1 Ai fini
igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti
criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di
utilizzazione.
2.2 In base
alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti
categorie:
a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza
pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le
cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da
ciascuna regione:
a/1)
piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già
adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi,
camping, complessi ricettivi e simili ) nonché quelle al servizio di
collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti,
soci della struttura stessa;
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico
b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e
seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del
condominio ed ai loro ospiti;
c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di
cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una
normativa specifica.
2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si
distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali
non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali
confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini
artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini
artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere
aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie
tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che
consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al
genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la
piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN)
e della Federation Internazionale de Natation Amateur (FINA), per quanto
concerne le vasche agonistiche;
b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono
l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di
prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle
norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation
Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono
idonee per il gioco e la balneazione;
d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la
profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei
bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che
consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che
posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi
diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di
attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di
onde, fondi mobili, ecc.;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali
nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo
di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario
specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come
mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche
intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e
nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato
sotto il controllo sanitario specialistico.
Punto
3) - Campo di applicazione e finalità.
3.1 Le
disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente
alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle
lettere a), b), c). d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i
criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della
tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle
caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria
b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n.
1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:
a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
b) acqua marina;
c) acqua termale.
Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati
con appositi provvedimenti regionali.
Punto 4) -
Dotazione di personale, di attrezzature e materiali.
4.1 Il
titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene,
della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità
delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle
regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto
l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato
alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della
normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che
si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In
ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti
bagnanti.
4.2 Nel locale di primo soccorso i presìdi di primo impiego e le
attrezzature di primo intervento devono risultare completamente
disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche
devono essere mantenute sempre in efficienza.
Punto
5) - Controlli.
5.1 I
controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono
distinti in controlli interni, eseguiti a cura dei responsabile della
gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale.
Punto
6) - Controlli interni.
6.1 Il
responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il
profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del
complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle
indicazioni di seguito riportate.
6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e
di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve
redigere un documento, di valutazione dei rischio in cui è considerata
ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività.
Il documento deve tenere conto dei seguenti princìpi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali
pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici
degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al
variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti
critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
6.3 Il
responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate
le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.
6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità
incaricata dei controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni
sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della
dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei
filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo
combinato, temperatura, PH;
b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di
mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di
acqua di reintegro;
b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente
per la disinfezione dell'acqua;
b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
b5) il numero dei frequentatori dell'impianto.
6.5 La
documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal
responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che
potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la
frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
6.6
Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile
riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la
corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del
problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non
conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il
titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda
unità sanitaria locale.
6.7 La
documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda
sanitaria per un periodo di almeno due anni.
Punto
7) - Controlli esterni.
7.1 I
controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità
sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla
base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e
frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti
all'interno degli specifici àmbiti territoriali, con particolare
attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di
autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.
7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina
siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà
affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i
necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a
giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.
Punto
8) - Sanzioni.
8.1 In caso
di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate
dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere comminata una
sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalità
stabilite dalle regioni.
8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel
rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione
statale.
Punto 9).
9.1 Si
conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture
turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine
delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati,
le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari
modalità applicative anche in via transitoria nel rispetto delle
esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.
Allegato 1
1. REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI.
I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche
delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni
termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.
1.1
CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE.
Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come
segue:
acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione
delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi
igienico-sanitari;
acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di
ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per
assicurare i necessari requisiti;
acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e
pertanto a diretto contatto con i bagnanti.
1.2
REQUISITI DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO.
L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di
potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la
temperatura.
Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico
acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di
potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri
indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo
umano, previsti dalla vigente normativa.
1.3
REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E DELL'ACQUA CONTENUTA IN
VASCA.
L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i
requisiti di cui alla seguente tabella A.
I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in
qualsiasi punto.
Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se
ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o
sopraggiunti inconvenienti.
Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta
dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati
secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.
Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque
destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà
ulteriori metodi di analisi.
L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo
svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di
apertura stagionale.
1.4
SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA.
Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso
delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e
correttori di PH.
1. Disinfettanti:
ozono;
cloro liquido;
ipoclorito di sodio;
ipoclorito di calcio;
dicloroisocianurato sodico anidro;
dicloroisocianurato sodico biidrato;
acido tricloroisocianurico.
2. Flocculanti:
solfato di alluminio (solido);
solfato di alluminio (soluzione);
cloruro ferrico;
clorosolfato ferrico;
polidrossicloruro di alluminio;
polidrossiclorosolfato di alluminio;
alluminato di sodio (solido);
alluminato di sodio (soluzione).
3.
Correttori di ph:
acido cloridico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfato;
sodio bicarbonato.
Per
disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado
di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di
acqua per consumo umano.
Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;
Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilen e
dicloruro);
Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro);
L'impiego
di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente
autorizzato dal Ministero della salute.
1.5
PUNTI DI PRELIEVO.
Acqua di approvvigionamento campione da prelevarsi da apposito rubinetto
posto su tubo di adduzione
Acqua di immissione in vasca campione da prelevarsi da rubinetto posto
sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di
trattamento
Acqua in vasca campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca
1.6 REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE.
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di
balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore
alla temperatura dell'acqua in vasca.
L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il
valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle
zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10
m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m3/h
per metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi
igienici, pronto soccorso) il ricambio dell'aria dovrà risultare non
inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non
inferiore a 20°C.
1.7
REQUISITI ILLUMINOTECNICI.
Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione
artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da
garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del
personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio
e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150
lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi
igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello
medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi
igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere
assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia
elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.
1.8
REQUISITI ACUSTICI.
Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine
coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere
superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato
dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia. |
|