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RIFERIMENTI
NORMATIVI RELATIVI ALLE PISCINE
MINISTERO
DELL'INTERNO
DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1996 NORME DI SICUREZZA
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941 , n.
1.570; Vista la legge 13 maggio 1961 , n. 469, art. 1 ; Vista la legge
26 luglio 1965 n. 966 art. 2; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 Visto il regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 2 febbraio
1939, n. 302, e 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni; Visto
il proprio decreto 25 agosto 1989; Rilevata la necessità di apportare
al predetto decreto modificazioni ed integrazioni specificatamente in
ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive; Ravvisata l'opportunità di emanare un testo
coordinato dalle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio
degli impianti sportivi; Espletata la procedura di informazione prevista
dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
Decreta:
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti
sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti , già adibiti a tale
uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono
realizzare variazioni distributive e/o funzionali eccetto gli interventi
di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge del
5 agosto 1 978, n° 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o
attività sportive regolate dal C.O.N.l. e dalle Federazioni Sportive
Nazionali riconosciute dal C.O.N.l., riportate nell'allegato, ove è
prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. I suddetti
complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi,
devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai
regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e
Internazionali. Per i complessi e gli impianti ove è prevista la
presenza di spettatori non superiore a 100, o privi di spettatori, si
applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.
ART. 2 DEFINIZIONI
Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di
prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del
Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori
definizioni: Spazio di attività sportiva Spazio conformato in modo da
consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso
lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi
di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo
polifunzionale. Zona di attività sportiva Zona costituita dallo spazio
di attività sportiva e dai servizi di supporto. Spazio riservato agli
spettatori Spazio riservato al pubblico per assistere alla
manifestazione sportiva. Zona spettatori Zona riservata al pubblico che
comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad
essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi
percorsi. Spazi e servizi di supporto Spazi e servizi direttamente
funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico. Spazi e
servizi accessori Spazi e servizi, non strettamente funzionali,
accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili. Impianto sportivo
Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di
tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori,
preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto
sportivo comprende:
a) - lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) - la zona spettatori;
c) - eventuali spazi e servizi accessori;
d) - eventuali spazi e servizi di supporto.
Impianto sportivo all'aperto: Impianto sportivo avente lo spazio di
attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con
spazio riservato agli spettatori coperto. Impianto sportivo al chiuso:
Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti
all'aperto. Complesso sportivo: Uno o più impianti sportivi contigui
aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è
costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di
servizio annesse. Area di servizio annessa: Area di pertinenza
dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli
accessi. Area di servizio esterna: Area individuata temporaneamente,
annettibile all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione
mobile. Zona esterna: Area pubblica circostante o prossima all'impianto
o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo
stazionamento di servizi pubblici o privati. Spazi di soccorso: Spazi
raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta manovra.
Via d'uscita: Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce
dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di
attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio
esterna. Spazio calmo: Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con
una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve
costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere
caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o
impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi. Percorso di
smistamento: Percorso che permette la mobilità degli spettatori
all'interno dello spazio loro riservato. Strutture pressostatiche:
Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a
pressione. Capienza: Massimo affollamento ipotizzabile.
ART. 3 NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI
Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva
con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al
Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente
documentazione:
1 ) - una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo,
l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
2) - piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli
spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con
disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto,
dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di
compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
3) - sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
4) - documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha
diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
5) - dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno
contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la
proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande
presentate dal locatario;
6) - parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2
febbraio 1939, n° 302, e successive modificazioni.
Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di
Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni
di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931 , n° 773 la quale redige
apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto
alle presenti norme. Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai
documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al
Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla
certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli
adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n° 577, ai fini della prevenzione incendi. La Commissione
Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige
apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi
delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle
leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616 che viene trasmesso al Sindaco
ai fini del rilascio della licenza di agibilità. Le procedure di cui ai
commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle
caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si
verifichino sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su
specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e
comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico,
deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al
Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da
tecnico abilitato. Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato,
a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo
designato.
ART. 4 UBICAZIONE
L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da
consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la
possibilità di sfollamento verso aree adiacenti. L'area per la
realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che la zona
esterna garantisca , ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A
tal fine eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi
pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire
ostacolo al deflusso. Gli impianti devono essere provvisti di un luogo
da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto
ambiente deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte
delle squadre di soccorso. Fatto salvo quanto previsto dalle norme
vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti
al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si
svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91 ,
92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982. La
separazione da tali attività deve essere realizzata con strutture REI
90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo
di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. Gli impianti al chiuso
non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo
piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area
di servizio o zona esterna all'impianto. Per quelli ubicati ad altezza
superiore a 12 m deve assicurata la possibilità dell'accostamento
all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una
qualsiasi finestra o balcone di ogni piano; qualora tale requisito non
fosse soddisfatto, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in
quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo
devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo. Per consentire
l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio
annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i
seguenti requisiti minimi: - raggio di volta non inferiore a 13 m; -
altezza libera non inferiore a 4 m; - larghezza: non inferiore a 3,50 m;
- pendenza: non superiore a 10%; - resistenza al carico: per automezzi
di peso complessivo non inferiore a 20 t.
ART. 5 AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO
Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere
un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti
delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali
spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in
corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter
garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato. La
delimitazione dell'area di servizio deve avere varchi di larghezza pari
a quella della corrispondente uscita dall'impianto; per le
caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma
UNI 10121; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al
regolare deflusso del pubblico. Negli impianti di capienza compresa tra
500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di
servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di
analoghe caratteristiche. La disponibilità di tale area durante l'uso
per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente
valido.
7 - SPAZI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE
Gli spazi destinati attività sportiva, sia all'aperto che al chiuso,
dovranno consentire lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni
di sicurezza per gli utenti, tenendo conto delle esigenze connesse ai
diversi livelli di pratica sportiva. Detti spazi dovranno inoltre essere
correlati ai servizi di supporto in modo da permetterne un agevole
utilizzo; di massima dovranno pertanto essere evitati collegamenti
lunghi, tortuosi o con dislivelli.
Gli spazi di attività dovranno inoltre risultare facilmente
attrezzabili ed accessibili per le diverse operazioni di approntamento e
di manutenzione, tenendo conto, ove richiesto dalle caratteristiche
dell'impianto, dell'accesso di macchine operatrici.
7.1 - Orientamento degli spazi di attività all'aperto
L'orientamento dei campi all'aperto dovrà rispondere alle prescrizioni
delle Federazioni Sportive. In mancanza di altre indicazioni, l'asse
principale di svolgimento attività sportiva dovrà essere orientato
preferibilmente nella direzione nord-sud con una tolleranza di 15' verso
est o ovest. Orientamenti diversi potranno essere consentiti ove
giustificati da particolari tipi di attività o modalità di
utilizzazione.
7.2 - Segnature dei campi
Tutte le segnature dovranno risultare conformi alle prescrizioni delle
Federazioni Sportive interessate; nel caso di spazi polivalenti dovranno
essere adottate segnature di diversa colorazione onde consentire una
facile individuazione dei differenti campi.
7.3 - Fasce di rispetto
Tutti gli spazi di attività (campi di gioco, piste, pedane, vasche,
ecc.), sia all'aperto che al chiuso, dovranno essere dotati di idonee
fasce di rispetto, piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che
mobile. A tal fine, ove i regolamenti delle Federazioni Sportive non
indichino diversamente, ovvero non sussistano indicazioni specifiche
delle norme di sicurezza o igiene, la larghezza di tali fasce non potrà
essere inferiore a m 1,50 (misurata dalle segnature o dal bordo vasca)
per ciascuno spazio di attività.
7.4 - Recinzione degli spazi di attività - protezioni
Al fine di evitare interferenze con l'attività sportiva e possibili
pericoli, gli spazi di attività dovranno risultare inaccessibili agli
spettatori, come successivamente indicato al punto 9.1.
Ove previsto dai regolamenti delle Federazioni Sportive e conformemente
alle indicazioni di queste ultime, dovranno inoltre essere previste
idonee barriere per proteggere gli spettatori dagli attrezzi sportivi
utilizzati dagli atleti e barriere per proteggere gli atleti
dall'eventuale lancio di oggetti da parte degli spettatori.
7.5 - Pavimentazioni
La pavimentazione dello spazio di attività dovrà essere adatta al tipo
e livello di pratica sportiva. A tal fine, dovranno essere seguite le
indicazioni delle Federazioni Sportive interessate; per gli spazi
polivalenti si dovrà tenere conto della compatibilità e della
prevalenza di utilizzazione. In mancanza di altre indicazioni si
dovranno seguire i criteri di scelta indicati nella tabella A.
7.6 - Altezze libere
L'altezza minima, libera da qualsiasi ostacolo, in corrispondenza dello
spazio di attività, fasce di rispetto comprese, dovrà consentire
l'agevole svolgimento della pratica sportiva ai livelli previsti e
secondo le indicazioni delle Federazioni Sportive. In mancanza di altre
prescrizioni e salvo particolari destinazioni, tale altezza, misurata a
partire dal piano di gioco (quota dell'acqua per le vasche), non dovrà
essere inferiore ai seguenti valori:
- Spazi coperti:
campi bocce: m 4,50;
piscine non destinate alla pallanuoto: m 3,50 (preferibilmente m 4,00);
piscine per la pallanuoto: m 5,00;
piscine per tuffi: come da normativa della Federazione Italiana Nuoto;
altri spazi di attività con superficie non superiore a mq 250: m 4,00;
altri spazi di attività con superficie superiore a mq 250: m 7,00.
- Spazi all'aperto:
campi bocce e piscine: come spazi coperti;
altri spazi di attività con superficie non superiore a mq 250: m 7,00;
altri spazi di attività con superficie superiore a mq 250: minimo m
12,50; preferibilmente m 25,00.
7.7 - Illuminazione naturale degli spazi al chiuso
In linea generale si consiglia l'utilizzazione dell'illuminazione
naturale; dovranno comunque essere evitate, anche mediante schermature,
superfici finestrate normali all'asse longitudinale dei campi di attività
e, fatta eccezione per gli impianti natatori, l'incidenza diretta dei
raggi solari su piani orizzontali per altezze inferiori a m 2,50 dal
piano di gioco.
7.8 - Illuminazione artificiale
Gli impianti di illuminazione artificiale dovranno essere realizzati in
modo da evitare fenomeni di abbagliamento per i praticanti e gli
spettatori. A tal fine per le sorgenti di illuminazione, l'indice di
abbagliamento calcolato secondo quanto indicato nella norma UNI SPORT
9316 (appendice), non dovrà essere maggiore di 50. Nel caso in cui non
venga effettuata la verifica del suddetto indice, le sorgenti di
illuminazione non dovranno risultare visibili, all'interno dello spazio
di attività, sotto un angolo inferiore a 20' rispetto all'orizzontale,
considerando il punto di visione coincidente con il piano delle vasche
per gli impianti natatori ovvero posto convenzionalmente ad un'altezza
di m 1,50 dal piano di gioco negli altri casi. Per le caratteristiche di
illuminamento degli impianti all'aperto ed al chiuso, nonché per le
caratteristiche ambientali di quelli al chiuso dovranno essere
rispettati i minimi indicati nelle tabelle B e C.
7.9 - Illuminazione di emergenza
Negli impianti sportivi al chiuso ed in quelli all'aperto illuminati
artificialmente, in cui si svolgono attività per le quali la mancanza
improvvisa di illuminazione potrebbe comportare pericoli per i
praticanti, dovrà essere realizzato un impianto di illuminazione
d'emergenza per lo spazio di attività che consenta la graduale
sospensione della pratica sportiva in condizioni di sicurezza e comunque
in grado di assicurare un livello d'illuminamento non inferiore al 10%
dei valori minimi previsti nell'allegato B (livello di attività 1) per
una durata non inferiore a 5 minuti. Il tempo di entrata in funzione
dell'impianto di illuminazione d'emergenza dovrà comunque essere
compatibile con il tipo di attività sportiva praticata.
7.10 - Ventilazione
Per tutti gli spazi al chiuso dovrà essere previsto un adeguato
ricambio dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di
comfort per gli utenti. Dette condizioni potranno essere assicurate con
aperture dirette verso l'esterno, nelle pareti o nei soffitti
(ventilazione naturale), con sistemi di convogliamento, distribuzione ed
estrazione dell'aria (ventilazione artificiale), con sistemi misti.
Inoltre, in particolare per i sistemi di ventilazione artificiale o
mista, dovranno essere previsti idonei accorgimenti per evitare che
l'aria immessa possa causare fastidi agli utenti o interferenze con
l'attività sportiva, compreso il movimento degli attrezzi.
Nella tabella C sono riportati i valori consigliati per i ricambi orari
dei diversi locali.
7.11 - Regolazione della temperatura e dell'umidità relativa
In relazione al tipo, destinazione e modalità di utilizzazione
dell'impianto dovrà essere previsto il riscaldamento invernale dei
locali al chiuso onde consentire idonee condizioni di comfort per lo
svolgimento della pratica sportiva e delle attività accessorie.
Per gli spazi di attività, tenendo conto delle considerevoli volumetrie
generalmente necessarie, il sistema di riscaldamento adottato dovrà
consentire una sufficiente uniformità delle temperature evitando
fenomeni di ristagno e stratificazione dell'aria. Negli ambienti con
sviluppo di vapore (vano vasche delle piscine, docce, zone soggette a
notevole affollamento...), dovranno essere previsti sistemi per la
limitazione dell'umidita relativa. Per specifiche attività e livelli di
pratica potrà rendersi necessaria la realizzazione di impianti di
condizionamento.
I valori consigliati per la temperatura e l'umidità relativa sono
riportati nella tabella C. In ogni caso dovranno essere rispettate le
prescrizioni di legge relative al contenimento dei consumi energetici.
7.12 - Dotazione di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva
Tutti gli spazi di attività dovranno essere dotati delle attrezzature
fisse, amovibili e mobili nonché degli attrezzi sportivi necessari allo
svolgimento della pratica sportiva secondo il livello e la categoria di
utenti previsti. Tali attrezzature ed attrezzi come pure i sistemi di
ancoraggio permanente o temporaneo, dovranno essere conformi alle
indicazioni delle Federazioni Sportive.
In relazione alle modalità di utilizzazione ed al livello di pratica
dovranno essere previste inoltre le attrezzature per il rilevamento e
segnalazione di tempi e punteggi (fotofinish, tabelloni,....) secondo le
indicazioni delle Federazioni Sportive. Tutti gli ancoraggi, fermi,
ritenute e simili di attrezzi ed attrezzature dovranno essere realizzati
in modo da non costituire pericolo per gli utenti ed essere capaci di
sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche conseguenti alle
condizioni di uso normale e accidentale, tenendo conto di un idoneo
margine di sicurezza che, salvo diversa specifica indicazione, dovrà
risultare non inferiore a 3.
7.13 - Conduzione e manutenzione
Le operazioni di conduzione (approntamento dei campi, pulizia,
controlli,...) e manutenzione ordinaria dovranno risultare facilmente
eseguibili, con tempi di esecuzione contenuti e limitato impiego di
personale. A tal fine, i percorsi tra i campi ed i magazzini delle
attrezzature dovranno essere il più possibile brevi e privi di
dislivelli; dovrà inoltre essere previsto l'accesso diretto allo spazio
di attività dei mezzi per la manutenzione.
7.14 - Affollamento degli spazi di attività
Ai fini del dimensionamento delle vie d'esodo, l'affollamento massimo
previsto nello spazio di attività, dovrà essere stabilito tenendo
conto del tipo e livello di attività sportiva praticato, computando il
numero di atleti, giudici di gara e addetti contemporaneamente presenti.
Salvo diversa indicazione da parte delle Federazioni Sportive o diverso
dimensionamento giustificato dalla tipologia o dall'uso, si farà
riferimento a n. 1 utente ogni 2 mq di superficie di vasche servite per
le piscine e 4 mq per tutti gli altri impianti. La superficie da
prendere in considerazione e quella all'interno della recinzione dello
spazio di attività.
8 - SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA
L'altezza media dei locali di servizio non dovrà risultare inferiore a
m 2,70 e comunque, in : nessun punto, inferiore a m 2,20. Nei locali di
disimpegno e nei servizi igienici l'altezza potrà essere di m 2,40. Per
i magazzini potranno essere adottate altezze diverse da quelle sopra
indicate, compatibilmente con le necessita connesse al tipo e dimensioni
delle attrezzature da immagazzinare.
Le pavimentazioni dovranno essere di tipo non sdrucciolevole nelle
condizioni d'uso previste. Le caratteristiche dei materiali impiegati
dovranno essere tali da consentire la facile pulizia di, tutte le
superfici evitando l'accumulo della polvere, ed i rivestimenti dovranno
risultare facilmente pulibili e disinfettabili con le sostanze in comune
commercio.
Le diverse parti degli impianti tecnici e le apparecchiature soggette a
periodici interventi di manutenzione e controllo dovranno risultare
facilmente accessibili ma anche protette da manomissioni. Le
caratteristiche ambientali dovranno risultare, di massima, non inferiori
a quelle riportate nella tabella C.
8.1 - Spogliatoi per atleti
I locali spogliatoio dovranno essere protetti contro l'introspezione ed
essere suddivisi per sesso considerando, salvo particolari destinazioni,
un uguale numero di uomini e di donne, In ogni caso dovranno essere
previsti almeno due locali spogliatoio. Il dimensionamento dei locali
spogliatoio (spogliatoi in locale comune) dovrà essere effettuato
considerando una superficie per posto spogliatoio non inferiore a mq
1,60 (m 0,80x2), comprensiva degli spazi di passaggio e dell'ingombro di
eventuali appendiabiti o armadietti.
Per le piscine possono essere realizzati spogliatoi singoli (cabine a
rotazione) a parziale o totale sostituzione di quelli comuni; per tali
spogliatoi si consiglia una dimensione interna netta non inferiore a m
0,90x1,20 (m 1,20x1,50 per consentirne l'uso ai disabili). Il numero dei
posti spogliatoio da realizzare dovrà essere commisurato al numero di
utenti contemporanei, tenendo conto delle modalità di avvicendamento e
del tipo di pratica sportiva. Per capienze superiori ai 40 posti e
preferibile realizzare più spogliatoi di dimensioni inferiori.
Gli spogliatoi dovranno risultare fruibili da parte dei disabili; a tal
fine le porte di accesso dovranno avere luce netta non inferiore a m
0,90 e, nel caso di locali comuni, dovrà essere prevista la possibilità
di usare una panca della lunghezza di m 1,20. Per le piscine possono
essere previste cabine a rotazione per disabili, nel numero di almeno
una negli spogliatoi uomini ed una in quello per le donne.
Gli spogliatoi dovranno essere dotati di WC e docce con le
caratteristiche successivamente indicate; negli spogliatoi, ovvero nelle
loro immediate vicinanze, dovrà essere prevista una fontanella di acqua
potabile.
8.2 - Spogliatoi per i giudici di gara/istruttori
I locali dovranno essere protetti contro l'introspezione ed essere
dimensionati, di massima, per 4 - 6 utenti contemporanei considerando
una superficie per posto spogliatoio non inferiore a mq 1,6 comprensiva
degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o
armadietti.
Ogni locale spogliatoio dovrà avere a proprio esclusivo servizio:
- un WC (in locale proprio), una doccia ed un lavabo, per spogliatoi
fino a 4 utenti;
- un WC (in locale proprio), due docce ed un lavabo, per spogliatoi con
più di 4 e fino a 6 utenti.
Le caratteristiche dei WC e delle docce sono quelle successivamente
indicate. Dagli spogliatoi per i giudici di gara/istruttori si dovrà
poter accedere, preferibilmente, direttamente alla zona spogliatoi
atleti. Gli spogliatoi dovranno risultare fruibili da parte dei disabili
motori.
8.3 - Pronto soccorso della zona di attività sportiva
Il locale dovrà essere ubicato preferibilmente lungo le vie di accesso
agli spogliatoi atleti e comunque in modo da avere un agevole accesso
sia dallo spazio di attività che dall'esterno dell'impianto. Nel locale
di pronto soccorso o nelle sue immediate vicinanze dovrà essere
previsto un posto telefonico.
Le dimensioni degli accessi e dei percorsi dovranno essere tali da
consentire l'agevole passaggio di una barella. Le dimensioni del locale
dovranno consentire lo svolgimento delle operazioni di pronto soccorso;
si consiglia una superficie netta non inferiore a mq 9 con dimensioni
minime non inferiori a m 2,50. Il locale dovrà essere dotato di proprio
WC, in locale separato, con anti WC dotato di lavabo.
In relazione all'importanza dell'impianto dovrà essere previsto un
locale per accertamenti anti-doping, conforme alle prescrizioni delle
Federazioni Sportive e comunque di superficie non inferiore alle misure
minime previste per il pronto soccorso, dotato di lavabo e WC in locale
separato, eventualmente coincidente con quello del pronto soccorso, se
direttamente accessibile.
Sempre in relazione all'importanza e caratteristiche dell'impianto, potrà
essere previsto un locale per le visite mediche, facilmente accessibile
dall'atrio, dotato di WC in locale separato con annesso anti WC dotato
di lavabo. Il locale per le visite mediche potrà coincidere con il
pronto soccorso ove siano garantite le condizioni di accessibilità
prima indicate.
Tutti i suddetti locali e WC dovranno risultare fruibili da parte dei
disabili motori.
8.4 - Deposito attrezzi e depositi per materiali vari ed attrezzature
Il deposito attrezzi, eventualmente suddiviso in più unita, dovrà
essere ubicato in modo da avere accesso diretto, o per lo meno agevole,
sia dallo spazio di attività che dall'esterno dell'impianto. Le porte
di accesso e gli eventuali percorsi dovranno essere dimensionati in modo
da consentire il passaggio delle attrezzature senza difficoltà. La
superficie e le dimensioni dovranno essere correlati ai tipi e livelli
di pratica sportiva previsti nell'impianto ed alla polivalenza d'uso,
con particolare riferimento alle attrezzature. In relazione
all'importanza dell'impianto, dovrà essere previsto L'accesso al
deposito attrezzi anche con mezzi meccanici.
I depositi di materiali ed attrezzature per la conduzione e manutenzione
saranno commisurati alle scorte di materiali previsti ed al tipo di
attrezzature necessarie tenendo conto delle esigenze connesse
all'agevole esecuzione delle diverse operazioni da effettuare e del
rispetto delle norme di sicurezza.
8.5 - Spogliatoi per il personale
Detti spogliatoi, ove previsti in relazione al tipo ed importanza
dell'impianto, dovranno essere dimensionati in base al numero di addetti
per le operazioni di approntamento dei campi, pulizia, conduzione degli
impianti tecnici, ecc.
Di massima detti spogliatoi avranno caratteristiche dimensionali e di
dotazione analoghe a quelle degli spogliatoi per giudici di
gara/istruttori.
8.6 - Caratteristiche dei servizi annessi agli spogliatoi
8.6.1 - Servizi igienici
I servizi igienici dovranno avere una dimensione minima di m 0,90x1,20
con porta apribile verso l'esterno; i servizi igienici per disabili
motori dovranno avere dimensioni conformi a quelle previste dalla
normativa al riguardo. Per i servizi igienici degli atleti, ogni locale
WC dovrà avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC),
eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale saranno installati
gli orinatoi, per i servizi uomini, ed almeno un lavabo. All'anti WC si
dovrà accedere, preferibilmente, tramite locale filtro nel quale
potranno essere installati i lavabi. Il numero complessivo di lavabi
dovrà essere almeno pari a quello dei WC; anziché lavabi singoli
potranno essere utilizzati lavabi a canale con numero di erogazioni
almeno pari a quello prima indicato per i lavabi singoli.
Salvo quanto indicato al successivo punto 10.2.6, per gli spogliatoi
atleti fino a 20 posti dovrà essere realizzato almeno un WC ogni 15
posti spogliatoio o frazione, con dotazione minima di un WC. Nei servizi
igienici destinati agli uomini dovranno essere previsti orinatoi in
numero almeno pari ai WC, calcolati come sopra; coppie di orinatoi
potranno essere sostituite da un WC. Almeno un WC nei servizi uomini ed
almeno un WC in quello destinato alle donne dovranno essere accessibili
ai disabili motori.
8.6.2 - Docce
Ogni doccia dovrà avere una dimensione minima (posto doccia) di m
0,80x0,80 (preferibilmente 0,90x0,90) con antistante spazio di passaggio
della larghezza minima di m 0,80 (preferibilmente m 0,90), eventualmente
in comune con altri posti doccia.
Alle docce degli spogliatoi atleti, sia quelle singole che quelle
raggruppate, si dovrà accedere, preferibilmente, tramite locale filtro.
Salvo quanto indicato al successivo punto 10.2.5, dovrà essere previsto
un posto doccia almeno ogni 4 posti spogliatoio o frazione, con
dotazione minima di due docce. Almeno un posto doccia per le docce
destinate agli uomini ed uno per quelle destinate alle donne dovrà
essere fruibile da parte dei disabili motori.
9 - SPAZI PER IL PUBBLICO
Le zone destinate agli spettatori dovranno rispondere alla vigente
normativa di sicurezza. Le caratteristiche costruttive e distributive
dovranno consentire l'agevole movimentazione del pubblico, compreso
quello disabile, ed una confortevole visione dello spettacolo sportivo;
dette condizioni si intendono soddisfatte se le tribune sono conformi
alla norma UNI SPORT 9217. Non potranno essere realizzati posti con
limitata visibilità; potranno essere previsti differenti valori della
capienza in relazione al tipo e livello di pratica sportiva ed in
relazione alla visibilità.
Formula per la verifica della visibilità (conforme alla UNI SPORT
9217): la distanza d non può essere inferiore a 0,10 m.
9.1 - Delimitazione degli spazi per il pubblico
Durante le manifestazioni, gli spazi destinati all'attività sportiva,
gli spogliatoi ed i relativi collegamenti con l'esterno dell'impianto e
con lo spazio di attività, dovranno risultare inaccessibili agli
spettatori. La separazione dovrà essere conforme alle prescrizioni di
legge ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive. Ove non diversamente
disposto da tali leggi e regolamenti, la separazione dovrà avere
un'altezza minima di m 1,10. Tale separazione, ove necessaria, dovrà
essere conforme per caratteristiche dei materiali e resistenza alle
sollecitazioni, alla norma UNI 101 21 (seconda parte, n. 3.6).
9.2 - Settori
Ove sia prevista la suddivisione in settori degli spazi destinati al
pubblico, le separazioni tra settori avranno caratteristiche analoghe a
quelle precedentemente indicate al punto 9.1.
9.3 - Dotazioni accessorie
Le zone spettatori dovranno essere dotate di servizi igienici e posto di
pronto soccorso conformi alle vigenti norme di igiene e sicurezza. A
servizio degli spettatori dovranno essere previste, come indicato al
punto 1.4 idonee aree correlate all'impianto sportivo da destinare a
parcheggio per i mezzi di trasporto. In occasione delle manifestazioni
l'accesso degli spettatori all'impianto dovrà avvenire tramite passaggi
controllati. Eventuali biglietterie dovranno essere posizionate in modo
da non intralciare la mobilità del pubblico. Per ragioni di sicurezza e
inoltre opportuno che le biglietterie abbiano l'accesso per il personale
in diretta comunicazione con l'interno dell'area dell'impianto. Il
numero di biglietterie dovrà essere commisurato al numero di settori
previsto ed alla capienza. In relazione al tipo e modalità d'uso
dell'impianto, si consiglia la realizzazione di posti di ristoro e sosta
per il pubblico, ovvero spazi attrezzati per attività collaterali.
ART. 15 STRUTTURE, FINITURE ED
ARREDI
Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti
sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1.2 per il
coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 "Norme tecniche
relative alle costruzioni sismiche" e successive modificazioni ed
integrazioni. I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi
strutturali dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati
secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella
circolare del Ministero dell'Interno n° 91 del 14 settembre 1961
prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale
stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio,
legno lamellare, elementi compositi). Il dimensionamento degli spessori
e delle protezioni da adottare per i vari tipi dei suddetti materiali,
nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico
d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità
specificate nella circolare n° 91 sopracitata e nel Decreto del
Ministro dell'Interno 6 marzo 1986 "Calcolo del carico di incendio
per locali aventi strutture portanti in legno". Negli impianti al
chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto le
caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono
essere le seguenti: a) - negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle
scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di
materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie
totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle
scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe
0 (non combustibile); b) - in tutti gli altri ambienti è consentito che
i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i
materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli
altri materiali di rivestimento siano di classe 1 ; c) - ferme restando
le limitazioni previste alla precedente lettera a) è consentita
l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento
posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe
di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto
delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili
fonti di innesco. In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti
debbono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non
imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili,
devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. I
materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere omologati ai
sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25 agosto 1984). Le
pavimentazioni delle zone dove si praticano le "attività
sportive", all'interno degli impianti sportivi, sono da considerare
attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai
fini della reazione al fuoco; non è consentita la posa in opera di cavi
elettrici o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o il
propagarsi di incendi all'interno di eventuali intercapedini realizzate
al di sotto di tali pavimentazioni. Negli impianti al chiuso, nel caso
in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva,
la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco
è comunque necessaria. Le citate pavimentazioni, se in materiale
combustibile, vanno ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini
della valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi
strutturali degli impianti sportivi. Qualora vengano previsti effettivi
accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei
locali, rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente
articolo, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad
impianti automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di
spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego di materiali di
classe di reazione al fuoco 1 , 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2
precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, dei
controsoffitti e dei materiali posti non in aderenza agli elementi
costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 , e dei
sedili per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IMe2. I
lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in
vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al
fuoco. È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed
interni.
ART. 16 DEPOSITI
I locali, di superficie non superiore a 25 mq, destinati a deposito di
materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi piano
dell'impianto; le strutture di separazione e le porte devono possedere
caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di
autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/mq. La
ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie
in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il
rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione
meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in
situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di
aerazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle
porte di accesso al locale deve essere installato un estintore di
capacità estinguente non inferiore a 21 A. I locali, di superficie
superiore a 25 m2 destinati al deposito di materiale combustibile,
possono essere ubicati all'interno dell'edificio ai piani fuori terra o
al 1 ° e 2° interrato. La superficie massima lorda di ogni singolo
locale non deve essere superiore a 1 000 mq per i piani fuori terra e a
500 mq per i piani 1 ° e 2° interrato. Le strutture di separazione e
le porte di accesso, dotate di dispositivo di autochiusura, devono
possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un
impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di
incendio deve essere limitato a 50 kg/mq; qualora sia superato tale
valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento
automatico. L'aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in
pianta del locale. Ad uso di ogni locale deve essere previsto almeno un
estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 150 mq di
superficie. Per i depositi con superficie superiore a 500 mq, se ubicati
a piani fuori terra, e 25 mq, se ubicati ai piani interrati, le
comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite
disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco
e munito di porte aventi caratteristiche almeno REI 60. Qualora detto
disimpegno sia a servizio di più locali deposito, lo stesso deve essere
aerato direttamente verso l'esterno. I depositi di sostanze infiammabili
devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È
consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in armadi
metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi
infiammabili strettamente necessari per esigenze igienico-sanitarie.
ART. 17 IMPIANTI TECNICI
Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla
legge 10 marzo 1968, n° 186 (G.U. n° 77 del 23 marzo 1968). La
rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la
procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n° 46, e successivi
regolamenti di applicazione. In particolare, ai fini della prevenzione
degli incendi, gli impianti elettrici: - non devono costituire causa
primaria di incendio o di esplosione; - non devono fornire alimento o
via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al
fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica
destinazione d'uso dei singoli locali; - devono essere suddivisi in modo
che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero
sistema (utenza); - devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in
posizioni "protette" e devono riportate chiare indicazioni dei
circuiti cui si riferiscono. Il sistema utenza deve disporre dei
seguenti impianti di sicurezza: a) illuminazione; b) allarme; c)
rilevazione; d) impianti di estinzione incendi. L'alimentazione di
sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (inf. 0,5 sec.)
per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione e ad
interruzione media (inf. 15 sec.) per gli impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo
svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo
necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni
impianto come segue: - segnalazione e allarme: 30 minuti; -
illuminazione di sicurezza: 60 minuti; - impianti idrici antincendio: 60
minuti. Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è
previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi
all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di
sicurezza. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal
piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole lampade
con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1
ora. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per
consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si
rimanda alle specifiche norme del Ministro dell'Interno.È vietato
utilizzare elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o
gassoso, per il riscaldamento degli ambienti. Impianto di rilevazione e
segnalazione degli incendi Negli impianti al chiuso, con numero di
spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti
all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere
prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e
segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a
distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito
dell'attività. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi
dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione
ottica ed acustica di allarme íncendio nella centrale di controllo e
segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Impianto di allarme
Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di allarme
acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo
in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e
sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti
dell'impianto sportivo o delle parti di esso coinvolte dall'incendio; il
comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere
posto in ambiente presidiato, può inoltre essere previsto un secondo
comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che
non presenti particolari rischi di incendio. Il funzionamento del
sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di
alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30
minuti.
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato numero
di estintori portatili. Gli estintori devono essere distribuiti in modo
uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni
si trovino: - in prossimità degli accessi; - in vicinanza di aree di
maggior pericolo. Gli estintori devono essere ubicati in posizione
facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili
devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A-89 B; a
protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere
previsti estintori di tipo idoneo. Impianto idrico antincendio
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere: -
distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree
dell'attività; - collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
- dislocati in posizione accessibile e visibile; - segnalati con
appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione a distanza. Gli
idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in
modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a
prova di fumo interne, al fine di agevolare l'intervento dei Vigilí del
Fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova
di fumo. Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 100
e fino a 1.000 devono essere almeno dotati di naspi DN 20; ogni naspo
deve essere corredato da una tubazione semirigida realizzata a regola
d'arte. I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché
questa sia in grado di alimentare, in ogni momento, contemporaneamente
oltre all'utenza normale, i due naspi ubicati in posizione
idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una
portata non inferiore a 35 l/min. ed una pressione non inferiore a 1,5
bar, quando sono entrambi in fase di scarica. L'alimentazione deve
assicurare una autonomia non inferiore a 30 mìn. Qualora la rete idrìca
non sia in grado dì assicurare quanto sopra descritto, deve essere
predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime
prestazioni. Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a
1.000 e quelli all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000
devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere
corredato da una tubazione flessibile realizzata a regola d'arte.
L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una
rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con colonne
montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante, in
corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di
diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45; la
rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi
sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e
qualora non metalliche dal fuoco. L'ímpianto deve avere caratteristiche
idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 1/min per ogni
colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento
contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire
l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita,
assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 I/min con
una pressione al bocchello di 2 bar. L'alimentazione deve assicurare una
autonomia di almeno 60 min. L'impianto deve essere alimentato
normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non
garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere
realizzata una riserva idrica di idonea capacità. Il gruppo di
pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato
da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo
elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento
automatico. Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a
4.000 spettatori e in quelli all'aperto con capienza superiore a 10.000
spettatori deve essere prevista 1'installazione all'esterno, in
posizione accessibile ed opportunamente segnalata, di almeno un idrante
DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco.
Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per
almeno 60 min.
ART. 18 DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
Negli impianti con capienza superiore a 20.000 spettatori, in occasione
di manifestazioni calcistiche, deve essere previsto un impianto
televisivo a circuito chíuso che consenta, da un locale appositamente
predisposto e presidiato, l'osservazìone della zona spettatori e
dell'area di servízio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con
registrazione delle relative immagini. L'impianto deve consentire il
riconoscimento del singolo spettatore anche per le manifestazioni che si
tengono in orari notturni. Il Prefetto ha la facoltà di imporre
l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli
impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della
Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
ART. 19 GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il titolare dell'impianto o complesso sportivo è responsabile del
mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può
avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo
sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.
Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere
predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di
sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni
di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di
emergenza. ln particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali
specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale dí
Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a
carico del titolare dell'impianto: - controlli per prevenire gli
incendi; - istruzione e formazione del personale addetto alla struttura,
ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle
procedure di evacuazione in caso di emergenza; - informazione degli
spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio
o altra emergenza; - garantire il funzionamento, durante le
manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui
all'art. 18; - garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle
vie di esodo; - garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e
degli impianti antincendio; - garantire la manutenzione e l'efficienza o
la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività
sportiva e della zona spettatori; - garantire la manutenzione e
l'efficienza degli impianti; - fornire assistenza e collaborazione ai
Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di
emergenza; - predisporre un registro dei controlli periodici ove
annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi
all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di
sicurezza, dei presidi antincendio, di dispositivi di sicurezza e di
controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della
limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove
tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati
anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla
struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e
disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza. La
segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e
alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 e
consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei
servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti
antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto
soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere
esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del
personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una
planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la
posizione: - delle scale e delle vie di esodo; - dei mezzi e degli
impianti di estinzione disponibili; - dei dispositivi di arresto degli
impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità; - del dispositivo
di arresto del sistema di ventilazione; - del quadro generale del
sistema di rivelazione e di allarme; - degli impianti e locali che
presentano un rischio speciale; - degli spazi calmi. A ciascun piano
deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle
vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere
adeguatamente segnalata. In prossimità dell'uscita dallo spazio
riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista,
devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono
essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che
indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni
rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione
sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
ART. 20 COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100
SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI
L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da
apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare
del complesso o impianto sportivo. Gli impianti al chiuso possono essere
ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai
punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del
Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982; la separazione con tali attività
deve essere realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni
sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco. L'impianto deve essere provvisto
di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a
due moduli (1 ,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza
non inferiore a 0,80 m. Negli impianti al chiuso e per gli ambienti
interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di
uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di
idonei impianti di smaltimento dei fumi. Le strutture, le finiture e gli
arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute nell'art. 15,
fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione
incendi per le specifiche attività. I depositi, ove esistenti, devono
avere caratteristiche conformi alle disposizioni dell'art. 16. Gli
impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10
marzo 1968, n° 186 (G.U. n° 77 del 23 marzo 1968); la rispondenza alle
vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui
alla legge 5 marzo 1990, n° 46, e successivi regolamenti di
applicazione. Deve essere installato un impianto di illuminazione di
sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux
ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. Gli
impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto
devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli
estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a
13 A-89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono
essere previsti estintori di tipo idoneo. I servizi igienici della zona
spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti
dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno.
Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti
WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere
installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo. Almeno
una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei
servizi igienici. La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto
per gli uomini ed un gabinetto per le donne. Deve essere installata
apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle
prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che
consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto
soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le
prime misure di pronto soccorso. Per lo spazio e la zona di attività
sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 e
nell'ultimo comma dell'art. 3. Per le piscine si applicano le
prescrizioni contenute nell'art. 14. I suddetti impianti devono essere
conformi oltre che alle disposizioni del presente articolo anche ai
regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali,
riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.
ART. 21 NORME TRANSITORIE
Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigianza e
comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico,
anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti deve essere
prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un
certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico
abilitato. Gli impianti e complessi sportivi già agibili alla data di
entrata n vigore del presente decreto devono comunque adeguarsi agli
articoli 18 e 19 entro due anni dall'entrata in vigore del presente
Decreto. Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla
data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque
adeguarsi integralmente alle presenti disposizioni.
ART. 22 DEROGHE
Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile
adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti articoli,
ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16 e 17 afferenti alla
sicurezza antincendio per i quali si applicano le procedure di cui
all'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n° 577, la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione
Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte un
delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche
deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative,
venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a
quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti
disposizioni.
ART. 23 COMMERCIALIZZAZIONE CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità
Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche
straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti
l'accordo CEE, possono essere commercializzati in Italia per essere
impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.Nelle
more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori,
alle porte ed agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il
requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è
richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa
italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo
riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE,
stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'Interno: - decreto 12
novembre 1990 per gli estintori portatili; - decreto 5 agosto 1991 per i
materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco; -
decreto 6 marzo 1 992 per gli estintori carrellati; - decreto 14
dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di chiusura ai quali
è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n°
13, relative alla eliminazione delle barriere architettoniche. Il
presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, supplemento ordinario,serie Generale n. 85 del 11 aprile 1996.
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